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Regio decreto 929/1942

Art. 57 — Art. 108 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/57parte di Regio decreto 929/1942
Art. 57. (Art. 108 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Qualora trattisi di azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore, queste possono essere proposte anche dinanzi all'Autorita' giudiziaria del luogo nella cui giurisdizione i fatti sono stati commessi.

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