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Regio decreto 929/1942

Art. 23 — Art. 82 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/23parte di Regio decreto 929/1942
Art. 23. (Art. 82 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il brevetto per marchio, a favore di stranieri che non abbiano nel territorio dello Stato le imprese da cui provengono i prodotti o le merci contraddistinti dal marchio stesso, puo' essere concesso se gli Stati ai quali appartengono i richiedenti accordano ai cittadini italiani reciprocita' di trattamento. Tutti i benefici che le Convenzioni internazionali riconoscono, abbiano riconosciuto o riconosceranno agli stranieri nel territorio dello Stato, in materia di marchi, s'intendono estesi ai cittadini e sudditi italiani.

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