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Regio decreto 929/1942

Art. 22 — Art. 79 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/22parte di Regio decreto 929/1942
Art. 22. (Art. 79 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Puo' ottenere il brevetto per marchio d'impresa chi lo utilizza, o si propone di utilizzarlo, nella sua industria o nel suo commercio, salvo il caso considerato nel successivo art. 42, comma terzo. Anche le Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei comuni possono ottenere brevetti per marchi.

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