Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 918/1942Art. 67
Regio decreto 918/1942

Art. 67 — Le infermiere volontarie non possono prestare servizio di assistenza sanitaria, igienica o sociale, anche tem…

ELI /it/regio-decreto/1942/05/12/918/art/67parte di Regio decreto 918/1942
Art. 67. Le infermiere volontarie non possono prestare servizio di assistenza sanitaria, igienica o sociale, anche temporaneo, presso enti diversi dalla C.R.I., e tanto meno essere iscritte nelle liste di tali enti, senza autorizzazione dell'Ispettrice nazionale. L'autorizzazione cessa di avere effetto quando le infermiere volontarie sono chiamate in servizio dalla C.R.I. in tempo di pace o in tempo di guerra.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 918/1942 · fonte Normattiva ↗

← Art. 66 Art. 68 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.