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Regio decreto 918/1942

Art. 66 — L'infermiera volontaria deve presentarsi ad assumere servizio nel tempo, nel luogo e con le modalita' che il …

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Art. 66. L'infermiera volontaria deve presentarsi ad assumere servizio nel tempo, nel luogo e con le modalita' che il provvedimento di chiamata stabilisce. In caso di malattia o di forza maggiore l'infermiera volontaria puo' chiedere all'Ispettrice competente a sensi dell'art. 36 del presente Regolamento una proroga all'inizio del servizio, ed eventualmente anche la dispensa dalla chiamata, allegando alla domanda i documenti che valgano a dimostrare la realta' dell'impedimento, di cui e' giudice l'Ispettrice. Questa deve informare immediatamente della proroga o dispensa concessa l'Ispettrice nazionale, per il tramite dell'Ispettrice del centro di mobilitazione. In caso di malattia l'infermiera ha diritto di chiedere che il relativo accertamento sia fatto mediante visita di un ufficiale medico.

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