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Regio decreto 918/1942

Art. 55 — Il Ruolo attivo e il Ruolo di riserva, delle infermiere volontarie, di cui agli articoli 10, 16, 32 e 37 del …

ELI /it/regio-decreto/1942/05/12/918/art/55parte di Regio decreto 918/1942
Art. 55. Il Ruolo attivo e il Ruolo di riserva, delle infermiere volontarie, di cui agli articoli 10, 16, 32 e 37 del presente Regolamento, sono tenuti al corrente dall'Ufficio direttivo centrale e dalle Ispettrici locali conformemente ai modelli prescritti dal suddetto Ufficio. I Ruoli dell'Ufficio direttivo centrale comprendono le infermiere volontarie raggruppate a seconda degli Ispettorati locali nel cui ambito di competenza territoriale le singole infermiere hanno la propria residenza. I Ruoli di ciascun Ispettorato locale comprendono le infermiere volontarie che hanno la propria residenza nell'ambito di competenza territoriale dell'Ispettorato medesimo. Nel Ruolo attivo sono inscritte con una menzione speciale le infermiere volontarie che, a termini dell'art. 32 del presente Regolamento, si siano dichiarate pronte a prendere servizio entro 24 ore dalla chiamata.

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