Regio decreto 918/1942
Art. 54 — Tanto nel caso di cui agli articoli 48 e 51 del presente Regolamento, quanto nei casi di cui all'articolo pre…
Art. 54. Tanto nel caso di cui agli articoli 48 e 51 del presente Regolamento, quanto nei casi di cui all'articolo precedente, l'Ufficio direttivo centrale opera la radiazione o la cancellazione dell'infermiera dai propri ruoli e dispone che venga operata dai ruoli dell'Ispettrice di centro di mobilitazione e di Comitato competente.
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