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Regio decreto 918/1942

Art. 42 — L'insegnamento ha la durata di due anni: alla fine del primo anno le allieve infermiere sostengono un esame: …

ELI /it/regio-decreto/1942/05/12/918/art/42parte di Regio decreto 918/1942
Art. 42. L'insegnamento ha la durata di due anni: alla fine del primo anno le allieve infermiere sostengono un esame: se promosse, sono ammesse a seguire l'insegnamento del secondo anno e viene loro rilasciato un certificato conforme all'allegato n. 8 al presente Regolamento. Alla fine del secondo anno le allieve infermiere sostengono l'esame definitivo: se promosse sono ammesse a presentare la domanda per nomina ad infermiera volontaria. Non sono ammesse agli esami le allieve che, durante l'anno, abbiano riportato note caratteristiche sfavorevoli; oppure siano state assenti a piu' di un quarto delle lezioni teoriche; oppure non abbiano compiuto, nel primo anno, 90 presenze di 4 ore ciascuna, e, nel biennio 210 presenze complessive di 4 ore ciascuna, alle esercitazioni pratiche in una formazione sanitaria. Le allieve che impieghino piu' di due anni a conseguire il diploma, dovranno compiere altre 30 presenze pratiche oltre le prescritte.

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