Regio decreto 918/1942
Art. 41 — Se la domanda e' respinta, l'importo della tassa scolastica versato viene restituito all'interessata
Art. 41. Se la domanda e' respinta, l'importo della tassa scolastica versato viene restituito all'interessata. La restituzione ha luogo nel caso in cui l'interessata, per ragioni gravi indipendenti dalla sua volonta', non possa frequentare oltre la meta' del primo anno dei corsi.
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