Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 267/1942Art. 93
Regio decreto 267/1942

Art. 93 — Domanda di ammissione al passivo

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/93parte di Regio decreto 267/1942
Art. 93. (Domanda di ammissione al passivo). La domanda di ammissione al passivo deve contenere il cognome e il nome del creditore, l'indicazione della somma, del titolo da cui il credito deriva, delle ragioni di prelazione e dei documenti giustificativi. Se il creditore non e' domiciliato nel comune in cui ha sede il tribunale, la domanda deve inoltre contenere l'elezione del domicilio nel comune stesso; altrimenti tutte le notificazioni posteriori si fanno al creditore presso la cancelleria del tribunale. I documenti non presentati con la domanda devono essere depositati prima dell'adunanza di verifica. Il giudice ad istanza della parte puo' disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 267/1942 · fonte Normattiva ↗

← Art. 92 Art. 94 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.