Regio decreto 267/1942
Art. 92 — Avviso ai creditori per la verifica
Art. 92. (Avviso ai creditori per la verifica). Il curatore comunica, mediante raccomandata, ai creditori e agli altri interessati compresi negli elenchi indicati nell'art. 89 il termine entro il quale devono far pervenire in cancelleria le loro domande, nonche' le disposizioni della sentenza dichiarativa di fallimento, che riguardano la formazione dello stato passivo. Per i creditori e per gli altri interessati non residenti nel Regno l'avviso e' rimesso a chi li rappresenta. Se manca un loro rappresentante nel Regno, il giudice puo' prorogare il termine e della proroga e' data notizia a tutti gli altri creditori e interessati.
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