Regio decreto 267/1942
Art. 49 — Obbligo di residenza del fallito
Art. 49. (Obbligo di residenza del fallito). Il fallito non puo' allontanarsi dalla sua residenza senza permesso del giudice delegato, e deve presentarsi personalmente a questo, al curatore o al comitato dei creditori ogni qualvolta e' chiamato, salvo che, per legittimo impedimento, il giudice lo autorizzi a comparire per mezzo di mandatario. Il giudice puo' far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se questi non ottempera all'ordine di presentarsi.
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