Regio decreto 267/1942
Art. 48 — Corrispondenza diretta al fallito
Art. 48. (Corrispondenza diretta al fallito). La corrispondenza diretta al fallito deve essere consegnata al curatore, il quale ha diritto di trattenere quella riguardante interessi patrimoniali. Il fallito ha diritto di prendere visione della corrispondenza. Il curatore deve conservare il segreto sul contenuto di questa estraneo agli interessi patrimoniali.
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