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Regio decreto 267/1942

Art. 38 — Responsabilita' del curatore

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/38parte di Regio decreto 267/1942
Art. 38. (Responsabilita' del curatore). Il curatore deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio. Egli deve tenere un registro, preventivamente vidimato senza spese dal giudice delegato, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Durante il fallimento l'azione di responsabilita' contro il curatore revocato e' proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116.

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