Regio decreto 267/1942
Art. 37 — Revoca del curatore
Art. 37. (Revoca del curatore). Il tribunale puo' in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore. Il tribunale provvede con decreto, sentiti il curatore ed il pubblico ministero.
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