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Regio decreto 267/1942

Art. 253 — Ripartizione dell'attivo

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/253parte di Regio decreto 267/1942
Art. 253. (Ripartizione dell'attivo). Alla ripartizione dell'attivo fra i creditori si applicano le nuove disposizioni a meno che lo stato di ripartizione non sia stato gia' reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato pronunciata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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