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Regio decreto 267/1942

Art. 252 — Liquidazione dell'attivo

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/252parte di Regio decreto 267/1942
Art. 252. (Liquidazione dell'attivo). Se prima della entrata in vigore del presente decreto e' stata eseguita o autorizzata la vendita di beni compresi nel fallimento il relativo procedimento prosegue secondo le disposizioni anteriori.

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