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Regio decreto 267/1942

Art. 224 — Fatti di bancarotta semplice

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/224parte di Regio decreto 267/1942
Art. 224. (Fatti di bancarotta semplice). Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di societa' dichiarate fallite, i quali: 1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo; 2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della societa' con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.

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