Regio decreto 267/1942
Art. 223 — Fatti di bancarotta fraudolenta
Art. 223. (Fatti di bancarotta fraudolenta). Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di societa' dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo. Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se: 1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2628, 2630, comma primo, del codice civile; 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della societa'. Si applica altresi' in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216.
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