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Regio decreto 267/1942

Art. 198 — Organi della liquidazione amministrativa

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/198parte di Regio decreto 267/1942
Art. 198. (Organi della liquidazione amministrativa). Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato con commissario liquidatore. E' altresi' nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attivita' esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori. Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza e' esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza e' facoltativo.

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