Regio decreto 267/1942
Art. 197 — Provvedimento di liquidazione
Art. 197. (Provvedimento di liquidazione). Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, e' pubblicato integralmente, a cura dell'autorita' che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed e' comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicita' disposte nel provvedimento.
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