Regio decreto 267/1942
Art. 188 — Ammissione alla procedura
Art. 188. (Ammissione alla procedura). Il tribunale, se concorrono le condizioni stabilite dalla legge e se ritiene il debitore meritevole del beneficio, ammette il ricorrente alla procedura di amministrazione controllata con decreto non soggetto a reclamo. Con lo stesso provvedimento: 1) delega un giudice alla procedura; 2) ordina la convocazione dei creditori non oltre i trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione del provvedimento stesso ai creditori; 3) nomina il commissario giudiziale secondo le disposizioni degli articoli 27, 28 e 29; 4) stabilisce il termine non superiore a otto giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura. Il decreto e' pubblicato a norma dell'art. 166 e per la durata della procedura produce gli effetti stabiliti dagli articoli 167 e 168. Si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 164, 165, 170 a 173.
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