Regio decreto 267/1942
Art. 187 — Domanda di ammissione alla procedura
Art. 187. (Domanda di ammissione alla procedura). L'imprenditore che si trova in temporanea difficolta' di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'art. 160, puo' chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori, per un periodo non superiore a due anni. La domanda si propone nelle forme stabilite dall'art. 161.
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