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Regio decreto 267/1942

Art. 187 — Domanda di ammissione alla procedura

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/187parte di Regio decreto 267/1942
Art. 187. (Domanda di ammissione alla procedura). L'imprenditore che si trova in temporanea difficolta' di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'art. 160, puo' chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori, per un periodo non superiore a due anni. La domanda si propone nelle forme stabilite dall'art. 161.

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