Regio decreto 267/1942
Art. 185 — Esecuzione del concordato
Art. 185. (Esecuzione del concordato). Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalita' stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Si applica il secondo comma dell'art. 136.
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