Regio decreto 267/1942
Art. 184 — Effetti del concordato per i creditori
Art. 184. (Effetti del concordato per i creditori). Il concordato omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Salvo patto contrario, il concordato della societa' ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
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