Regio decreto 267/1942
Art. 136 — Esecuzione del concordato
Art. 136. (Esecuzione del concordato). Dopo l'omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalita' stabilite nella sentenza di omologazione. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia. Il provvedimento e' pubblicato ed affisso ai sensi dell'art. 17. Le spese sono a carico del debitore.
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