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Regio decreto 267/1942

Art. 135 — Effetti del concordato

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/135parte di Regio decreto 267/1942
Art. 135. (Effetti del concordato). Il concordato omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi pero' non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.

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