Regio decreto 267/1942
Art. 114 — Restituzione di somme riscosse
Art. 114. (Restituzione di somme riscosse). Nei casi previsti dall'art. 102 i creditori che hanno partecipato a qualche ripartizione devono restituire le somme riscosse con gli interessi legali.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 267/1942 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.