Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 267/1942Art. 114
Regio decreto 267/1942

Art. 114 — Restituzione di somme riscosse

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/114parte di Regio decreto 267/1942
Art. 114. (Restituzione di somme riscosse). Nei casi previsti dall'art. 102 i creditori che hanno partecipato a qualche ripartizione devono restituire le somme riscosse con gli interessi legali.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 267/1942 · fonte Normattiva ↗

← Art. 113 Art. 115 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.