Regio decreto 267/1942
Art. 113 — Ripartizioni parziali
Art. 113. (Ripartizioni parziali). Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare il novanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate: 1) ai creditori residenti all'estero per i crediti dei quali, essendo stato prorogato il termine, non sia ancora avvenuta la verificazione; 2) ai creditori per i quali e' stato ordinato l'accantonamento delle quote, nonche' ai creditori ammessi con riserva di presentazione del titolo; 3) ai creditori i cui crediti sono soggetti a condizione sospensiva non ancora verificata, compresi i crediti che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale; 4) alle spese future ritenute necessarie dal giudice delegato ed alle somme occorrenti per soddisfare il compenso e le spese dovute al curatore.
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