Regio decreto 1354/1941
Art. 82 — Art. 84 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 82. (Art. 84 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Le sedute della Commissione non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri, aventi voto deliberativo. Il direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti, o un funzionario dello stesso Ufficio da lui designato a rappresentarlo, prende parte alle sedute e fornisce alla Commissione tutte le notizie ed i documenti che possono occorrere.
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