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Regio decreto 1354/1941

Art. 81 — Art. 83 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n.244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/81parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 81. (Art. 83 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n.244). Ove mezzi istruttori non siano necessari, o, comunque, dopo l'espletamento di essi, il presidente fissa la data per la discussione del ricorso dinanzi la Commissione.

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