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Regio decreto 1354/1941

Art. 72 — Art. 74 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/72parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 72. (Art. 74 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Trascorso il termine di quindici giorni, previsto nel secondo comma dell'articolo precedente, il pretore, su istanza di una delle parti, fissa l'udienza, nella quale proporra' lo stato di graduazione e di ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita e degli eventuali frutti. Il pretore, nell'udienza, accertata l'osservanza delle disposizioni dell'articolo precedente, ove le parti non si siano accordate sulla distribuzione del ricavato e dei frutti, Procede alla graduazione fra i creditori ed alla distribuzione di tale ricavato e dei frutti stessi, secondo le relative norme stabilite nel Codice di procedura civile per l'esecuzione mobiliare; quando non sia competente per valore, rimette le parti a udienza fissa davanti il Tribunale civile. I crediti con mora, eventuali o condizionati, divengono esigibili secondo le norme del Codice civile.

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