Regio decreto 1354/1941
Art. 71 — Art. 73 dei regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 71. (Art. 73 dei regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Il creditore istante, nell'esecuzione forzata su brevetti per modelli industriali, deve notificare, almeno dieci giorni prima della vendita, ai creditori titolari di diritti di garanzia, trascritti ai termini dell'art. 66 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, l'atto di pignoramento e il decreto di fissazione del giorno della vendita. Questi ultimi creditori devono depositare, nella Cancelleria dell'autorita' giudiziaria competente, a norma dell'articolo 71 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, le loro domande di collocazione, con i documenti giustificativi, entro quindici giorni dalla vendita. Chiunque vi abbia interesse puo' esaminare dette domande e i documenti.
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