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HomeNormeRegio decreto 1354/1941Art. 3
Regio decreto 1354/1941

Art. 3 — Art. 3 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244, art. 2, comma primo, lettere a

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/3parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 3. (Art. 3 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244, art. 2, comma primo, lettere a) e b), del regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1914, n. 54). La domanda deve essere depositata dall'autore del modello o dal suo avente causa, ovvero dal suo mandatario. La domanda deve contenere: 1) il cognome, il nome, la nazionalita' e il domicilio del richiedente, e anche del suo mandatario, se vi sia; Ogni mutamento del domicilio indicato nella domanda deve essere portato a conoscenza dell'Ufficio centrale brevetti; 2) l'indicazione del modello, in forma di titolo, nel quale siano specificati i prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, le caratteristiche dei prodotti stessi che s'intendono di rivendicare e, ove necessario per l'intelligenza del modello, gli scopi da raggiungere con le caratteristiche medesime. La protezione di speciali denominazioni o segni, destinati a distinguere i prodotti, puo' solamente essere conseguita con domanda a parte, ai sensi della legge sui marchi, e comunque nel modello non devono essere contenute denominazioni o segni del genere. Una medesima domanda non puo' contenere la richiesta di piu' brevetti, ne' di un solo brevetto per piu' modelli, salvo il disposto dei successivi articoli 102, 103 e 104. Se la domanda comprende piu' modelli e se, inoltre, trattandosi di modelli ornamentali, non trovano applicazione i richiamati articoli 102, 103 e 104, l'Ufficio centrale dei brevetti puo' o respingere la domanda o far luogo all'applicazione dell'art. 29, comma secondo, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

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