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Regio decreto 1354/1941

Art. 2 — Art. 2 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/2parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 2. (Art. 2 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). La domanda, su carta bollata prescritta, deve essere depositata in Roma, presso l'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, altrove, presso gli Uffici provinciali delle corporazioni. Sulle domande non depositate in uno degli Uffici indicati nel comma precedente, o per le quali non sia stato redatto il verbale di deposito a norma del successivo art. 24, non viene adottato alcun provvedimento.

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