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Regio decreto 1354/1941

Art. 26 — Art. 23 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/26parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 26. (Art. 23 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Gli Uffici provinciali delle corporazioni, entro cinque giorni dal ricevimento delle domande, debbono trasmettere all'Ufficio centrale dei brevetti, in plico postale raccomandato, tutte le domande ricevute, con i relativi documenti, unitamente ad una copia del processo verbale, stesa su carta semplice. La stessa norma vale per ogni altro documento ricevuto dagli anzidetti Uffici provinciali delle corporazioni.

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