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Regio decreto 1354/1941

Art. 25 — Art. 22 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/25parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 25. (Art. 22 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Il deposito della domanda di brevetto non puo' essere ricevuto se alla domanda non siano uniti: a) un esemplare, almeno, delle tavole contenenti o la riproduzione grafica del modello, o la riproduzione grafica dei prodotti, o il campione dei prodotti stessi, nonche', in un esemplare almeno, la descrizione, se necessaria per l'intelligenza del modello medesimo; b) il documento comprovante il pagamento delle tasse prescritte, salvo i casi previsti dall'art. 50 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e dall'art. 10, comma secondo, lettera c), del R. decreto 26 agosto 1940, n. 1411; c) la marca da bollo per il brevetto; d) la procura o la lettera d'incarico, o la dichiarazione di riferimento a procura generale, quando la domanda non sia sottoscritta dal richiedente.

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