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Regio decreto 1354/1941

Art. 109 — Art. 104 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/109parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 109. (Art. 104 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Gli enti organizzatori di esposizioni, ai fini della protezione temporanea dei modelli industriali, corrispondente a quella prevista dall'art. 8 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, debbono avanzare apposita domanda, nella carta bollata prescritta, al Ministero delle corporazioni, almeno tre mesi prima dell'apertura dell'esposizione. Il decreto Ministeriale, che consente la protezione temporanea anzidetta, deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, prima che l'esposizione venga aperta e anche nel Bollettino dei brevetti. Si puo' provvedere con una unica domanda e con un unico decreto alla protezione temporanea anzidetta sia delle invenzioni industriali, sia dei modelli industriali che figureranno in una stessa esposizione.

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