Regio decreto 1354/1941
Art. 108 — Art. 103 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 108. (Art. 103 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Il Ministro per le corporazioni ha facolta' di stabilire, con proprio decreto, i modelli in conformita' dei quali debbono essere redatte le domande, e gli altri atti, inerenti alla materia dei brevetti per modelli industriali. In caso di domande, o di altri atti, non conformi ai modelli, di cui al precedente comma, gli interessati sono tenuti a provvedere alle necessarie integrazioni e precisazioni delle domande o degli atti stessi.
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