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Regio decreto 1022/1941

Art. 92 — Norma generale

ELI /it/regio-decreto/1941/09/09/1022/art/92parte di Regio decreto 1022/1941
Art. 92. (Norma generale). Con altri decreti Reali, su proposta del Ministro della guerra, d'intesa con gli altri Ministri militari, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro dell'Africa italiana e con il Ministro delle finanze, saranno emanate le disposizioni relative al personale della magistratura militare e delle cancellerie giudiziarie nonche' al servizio dei messi giudiziari militari. Fino a quando non saranno emanate le disposizioni indicate nel comma precedente, restano in vigore, relativamente al reclutamento, allo stato, all'avanzamento e alle funzioni del personale predetto, le norme attualmente vigenti, anche per quanto concerne le funzioni demandate al consigliere relatore aggiunto ; e le mansioni dei messi giudiziari militari sono disimpegnate dalle ordinanze e dei tribunali militari. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica MUSSOLINI

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