Regio decreto 1022/1941
Art. 91 — Composizione del tribunale supremo militare di guerra
Art. 91. (Composizione del tribunale supremo militare di guerra). Il tribunale supremo militare di guerra entra in funzione a seguito di determinazione del comandante supremo, ed e' composto e funziona secondo le norme stabilite per il tempo di pace, salve le modificazioni seguenti: 1° le funzioni di consigliere relatore sono esercitate da consiglieri relatori, ufficiali del corpo della giustizia militare; 2° le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale militare del Re Imperatore e dai suoi sostituti, ufficiali del corpo della giustizia militare; 3° le funzioni di cancelleria sono esercitate dal cancelliere capo del tribunale supremo militare e dagli altri cancellieri ad esso assegnati, ufficiali del corpo della giustizia militare. In caso di necessita' inerenti al servizio della giustizia militare, il comandante supremo, su proposta del procuratore generale militare del Re Imperatore, puo' temporaneamente incaricare delle funzioni di consigliere relatore o di quelle di sostituto procuratore generale militare del Re Imperatore, presso il tribunale supremo militare di guerra, altri ufficiali generali del corpo della giustizia militare.
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