Regio decreto 1022/1941
Art. 71 — Imputato avente grado di capitano o altro piu' elevato
Art. 71. (Imputato avente grado di capitano o altro piu' elevato). Se l'imputato ha grado di capitano o grado corrispondente o altro superiore, la composizione del collegio e' modificata in conformita' della tabella contenuta nell'articolo 16, osservate le disposizioni, dell'articolo 70. Il presidente e i giudici diversi dal relatore non aventi il grado prescritto sono, rispettivamente, sostituiti da altri ufficiali dipendenti dal comando presso cui e' costituito il tribunale, estratti a sorte dal comandante, alla presenza del procuratore militare del Re Imperatore. Nello stesso modo si procede alla estrazione a sorte di due giudici supplenti, eguali in grado all'imputato, ma piu' anziani; osservata la disposizione del secondo comma dell'articolo 20.
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