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Regio decreto 1022/1941

Art. 70 — Rappresentanza delle forze armate nel tribunale

ELI /it/regio-decreto/1941/09/09/1022/art/70parte di Regio decreto 1022/1941
Art. 70. (Rappresentanza delle forze armate nel tribunale). Il presidente e un giudice diverso dal relatore devono appartenere alla stessa forza armata, alla quale appartiene il comando presso cui e' costituito il tribunale. Degli altri due giudici diversi dal relatore, almeno uno deve appartenere alla stessa forza armata alla quale appartiene l'imputato. Se gli imputati appartengono a forze armate diverse, e queste non possono tutte trovare nella composizione del tribunale la rispettiva rappresentanza, questa e' ammessa nell'ordine di preferenza per quella forza armata, alla quale appartiene l'imputato piu' elevato in grado o, a parita' di grado, il maggior numero d'imputati o, infine, a parita' di grado e di numero, l'imputato piu' anziano.

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