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Regio decreto 1022/1941

Art. 67 — Composizione

ELI /it/regio-decreto/1941/09/09/1022/art/67parte di Regio decreto 1022/1941
Art. 67. (Composizione). Ciascuno dei tribunali militari di guerra e' comune a tutte le forze armate dello Stato, ed e' composto di un presidente, avente grado non inferiore a colonnello, e di almeno sei giudici, compreso il giudice relatore appartenente al corpo della giustizia militare, dei quali almeno due ufficiali superiori e gli altri capitani. Se il presidente ha grado di colonnello, i giudici, che abbiano tale grado, devono essere meno anziani di lui. Il tribunale militare di guerra giudica con l'intervento del presidente e di quattro giudici, compreso il relatore, designati dal presidente, dei quali almeno uno ufficiale superiore. In caso di mancanza, assenza, incompatibilita' o altro impedimento del presidente, ne fa le veci il giudice di grado piu' elevato o, a parita' di grado, di maggiore anzianita'.

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