Regio decreto 1022/1941
Art. 66 — Sede e circoscrizione
Art. 66. (Sede e circoscrizione). I tribunali di armata, di corpo d'armata e di altre unita' mobilitate hanno sede, possibilmente, nel luogo medesimo dove ha sede il comando della unita' presso cui sono costituiti, e seguono il comando stesso nelle sue dislocazioni. La sede e la circoscrizione degli altri tribunali sono stabilite dal comandante supremo salvo che tratti: di tribunali, istituiti a norma del secondo comma dell'articolo precedente, nel qual caso provvede un comandante che li ha istituiti.
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