Regio decreto 1022/1941
Art. 36 — Casi speciali d'incompatibilita' o di dispensa
Art. 36. (Casi speciali d'incompatibilita' o di dispensa). Ferme le disposizioni degli articoli 61 e 62 del codice di procedura penale, 289 del codice penale militare di pace e 10 e 11 di questo ordinamento, non possono in nessun caso far parte dei tribunali militari di bordo, ne' esercitarvi le funzioni del pubblico ministero, il comandante della nave a cui appartiene l'imputato, il comandante a cui spetta di provvedere alla costituzione del tribunale, e gli ufficiali addetti agli stati maggiori dei comandi delle squadre navali.
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