Regio decreto 1022/1941
Art. 35 — Modalita' della estrazione a sorte e della designazione del presidente e dei giudici
Art. 35. (Modalita' della estrazione a sorte e della designazione del presidente e dei giudici). Alla composizione del tribunale si provvede non oltre il terzo giorno antecedente a quello fissato per la sua convocazione. Nei casi preveduti dall'articolo precedente, la designazione e il sorteggio del presidente e dei giudici sono fatti dal comandante della squadra o della divisione o del gruppo di navi o della nave isolata, presso cui il tribunale si deve costituire. All'estrazione a sorte procede lo stesso comandante, con l'intervento del pubblico ministero, dell'imputato o del suo difensore, se gia' nominato. Qualora il comandante rivesta grado di ammiraglio, e sia assente o impedito, all'estrazione a sorte procede, con le formalita' anzidette, il suo capo di stato maggiore. Contemporaneamente, e con le stesse norme, puo' procedersi al sorteggio di uno o piu' giudici supplenti, ferma la disposizione del numero 2° del primo comma dell'articolo 29.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1022/1941 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.