Regio decreto 1022/1941
Art. 33 — Composizione del tribunale in relazione all'appartenenza
Art. 33. (Composizione del tribunale in relazione all'appartenenza). degli imputati a forze armate diverse dalla Regia marina). Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, se l'imputato appartiene a una forza armata imbarcata diversa dalla Regia marina, uno dei giudici deve appartenere alla stessa forza armata a cui appartiene l'imputato. Ove trattisi di piu' imputati, tutti appartenenti a forze armate diverse dalla Regia marina, due giudici devono appartenere alle altre forze armate, dandosi la preferenza a quelle a cui appartengono gli imputati piu' elevati in grado, o, a parita' di grado, il maggior numero di imputati, o infine, a parita' di grado e di numero, i piu' anziani nel grado, o, qualora trattisi di non graduati, nel servizio. In caso di mancanza di giudici della forza armata a cui appartiene l'imputato, i giudici mancanti sono sostituiti da ufficiali pari grado della Regia marina.
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