Regio decreto 1022/1941
Art. 32 — Composizione del tribunale in relazione ai fatti di carattere aeronautico
Art. 32. (Composizione del tribunale in relazione ai fatti di carattere aeronautico). Se il fatto, che forma oggetto dell'imputazione, ha carattere aeronautico, si osservano le norme seguenti: 1° se la nave e' dislocata nelle acque del Regno, il giudizio e' rimesso al tribunale militare territoriale del luogo dove la nave e' dislocata o, se era in navigazione, del luogo del primo approdo; 2° se la nave e' dislocata fuori delle acque del Regno, il giudizio e' rimesso al tribunale militare di bordo, salvo che i Ministri interessati richiedano il procuratore generale militare del Re Imperatore perche' provochi la designazione, da parte del tribunale supremo militare, di un tribunale militare territoriale. Quando il giudizio deve avvenire a bordo, il tribunale e' composto del presidente, appartenente al corpo di stato maggiore della Regia marina, e di quattro giudici appartenenti agli ufficiali della Regia aeronautica imbarcati. In caso di mancanza di ufficiali della Regia aeronautica, i giudici sono scelti fra gli ufficiali della Regia marina.
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