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Regio decreto 1022/1941

Art. 2 — Specie dei tribunali militari

ELI /it/regio-decreto/1941/09/09/1022/art/2parte di Regio decreto 1022/1941
Art. 2. (Specie dei tribunali militari). I tribunali militari si distinguono in: 1° tribunali militari territoriali; 2° tribunali militari di bordo. Ove occorra, possono stabilirsi, con decreto Reale, uno o piu' tribunali militari presso il comando di forze armate concentrate fuori dei luoghi, nei quali hanno sede i tribunali militari territoriali, ovvero presso il comando di corpi spediti all'estero, fermo, in quest'ultimo caso, il potere del comandante di emanare bandi, a norma dei codici penali militari. La competenza dei tribunali anzidetti e' determinata dallo stesso decreto che li istituisce. Per i tribunali militari non compresi nella tabella annessa a questo ordinamento; si provvede mediante ordinamenti speciali.

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